Entrano in vigore le norme sinodali diocesane su parrocchie, amministrazione dei beni temporali e sostentamento del clero

Nella prima domenica di Avvento, a quarant'anni dal secondo Codice di diritto canonico, frutto del Concilio Vaticano II

Domenica 3 dicembre 2023, con l’inizio dell’Avvento, entra in vigore il Decreto generale che il vescovo Piero Delbosco ha promulgato in data 8 settembre 2023 e che è stato pubblicato sul numero speciale della Rivista Diocesana Cuneese, distribuito all’Assemblea diocesana di Centallo del 25 settembre scorso.

Il Decreto raccoglie in un unico testo le norme diocesane sulle parrocchie, sull’amministrazione dei beni temporali e sul sostentamento del clero che sono scaturite dalla celebrazione del Sinodo diocesano 2021-2022: la costituzione della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano, decisa da papa Francesco il 1 giugno 2023, trova così forma nel diritto particolare di questa Chiesa, le cui radici sono nelle disposizioni sinodali (cf. in particolare la Costituzione 50) e il cui scopo è quello di concretizzare hic et nunc le leggi canoniche universali. Qualcosa di analogo avevano fatto i Sinodi diocesani del secondo dopoguerra del secolo scorso, in relazione al primo Codice di diritto canonico, promulgato nel 1917, come si può verificare sfogliando il libro sinodale del 1955 della Diocesi di Cuneo.

Notiamo qui una felice coincidenza: nella prima Domenica di Avvento del 1983, quarant’anni fa, entrava in vigore il secondo Codice di diritto canonico della Chiesa cattolica latina, frutto del Concilio Vaticano II; analogamente, in questo inizio di Avvento entrano in vigore le norme generate dal Sinodo diocesano 2021-2022. La connessione tra le norme e i cammini sinodali della Chiesa rende ancora più evidente il carattere singolare delle leggi ecclesiali che sono al servizio della missione, pro salute animarum. 

Il Decreto generale dell’8 settembre 2023, insieme ai Decreti del 1 giugno 2023, che hanno istituito la nuova Diocesi di Cuneo-Fossano, con i conseguenti Statuti e Regolamenti della Curia e degli altri organismi diocesani, sostituisce integralmente il diritto particolare della Diocesi di Cuneo e della Diocesi di Fossano, “abrogata ogni norma precedente e revocata ogni consuetudine vigente che siano contrarie”, come stabilito già dal Vescovo il 24 giugno 2022, a chiusura del Sinodo diocesano che era stato celebrato unitariamente per le due Diocesi.

Per i chierici e gli altri operatori pastorali ci saranno occasioni opportune per approfondire i contenuti delle nuove Norme, peraltro presentate nella forma organica di un testo unico di facile lettura. Segnaliamo qui soltanto le principali novità, evidenziandone il collegamento con la riforma sinodale e conciliare della Chiesa.

  • gli artt. 1-26 sulle Parrocchie danno una prima definizione giuridica delle Unità pastorali, che da più di vent’anni sperimentano nuove modalità di presenza della Chiesa sul territorio: essi hanno come punto di arrivo l’implementazione di una ministerialità diaconale e laicale accanto a quella dei sacerdoti, come previsto dall’art. 15, e la revisione del numero e del dimensionamento delle Parrocchie, la cui attuazione è stabilita dall’art. 25 entro i prossimi due anni;
  • gli artt. 27-51 sull’amministrazione dei beni temporali evidenziano la natura di comunione dei beni dei tributi diocesani, con l’introduzione di una norma, all’art. 36, che prevede la possibilità di detrarre dai tributi una parte delle spese sostenute presso le Fondazioni di culto diocesane, in modo da incentivare la fruizione delle nostre attività, come, ad esempio, la libreria Stella Maris di Cuneo; inoltre, in relazione alla vigilanza canonica, gli artt. 30, 50 e 51 esplicitano la potestà esecutiva canonica di uffici della Curia, in particolare quelli dell’Economo diocesano e del Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, che possono essere affidati a laici, come ora avviene pure nella Curia romana, attuando quanto disposto dal can. 129 del Codice di diritto canonico, per cui i fedeli laici danno la loro cooperazione anche nell’esercizio della potestà esecutiva della Chiesa;
  • gli artt. 52-82 sul sostentamento del clero, nel contesto delle Delibere della Conferenza Episcopale Italiana, prefigurano anche, all’art. 72, una diversa distribuzione delle offerte per le messe celebrate, raccomandando intanto, agli artt. 77-78, di avvalersi il più possibile della facoltà di celebrare messe con un’intenzione collettiva;
  • infine, utili strumenti sono i cinque allegati, pubblicati in fondo: i Modelli di Regolamento per il Consiglio parrocchiale per gli affari economici e per il Consiglio pastorale parrocchiale; le Procedure e istruzioni per l’ingresso di un nuovo parroco che superano del tutto le consuetudini precedenti; la tabella che stabilisce la Remunerazione mensile dovuta ai sacerdoti da Enti ecclesiastici diversi dalle Parrocchie; lo Schema di riferimento per l’attribuzione dei punti aggiuntivi per la remunerazione dei sacerdoti con particolari oneri e costi connessi all’esercizio di un ufficio; le Indicazioni per la misura dell’offerta per la celebrazione della messa e per il rimborso delle Parrocchie o degli altri Enti ecclesiastici delle spese di mantenimento e di trasferta dei sacerdoti, applicabile anche ai diaconi.