Disposizioni sull’obbligo di green pass nelle attività pastorali

Iniziando un nuovo anno pastorale, vista la lettera della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana inviata ai Vescovi l’8 settembre 2021 e le vigenti leggi secolari, il vescovo Piero Delbosco ha approvato alcune disposizioni a cui attenersi nelle Diocesi di Cuneo e di Fossano per svolgere le attività pastorali in sicurezza sanitaria, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di green pass.

  1. Per tutte le celebrazioni liturgiche, e comunque per qualsiasi atto di culto, non c’è obbligo di green pass ma continuano a valere le Norme per le celebrazioni con il popolo in tempo di pandemia dell’11 maggio 2020, con i successivi aggiornamenti.
  2. Per le altre attività pastorali, l’obbligo di green pass è circoscritto ai concerti nelle chiese, come precisato dal Direttore dell’Ufficio liturgico, alle visite guidate nei luoghi di culto e ai convegni aperti al pubblico, quindi non per le riunioni che sono riservate a specifici gruppi: di conseguenza, chi gestisce i corsi formativi per gli operatori pastorali, come pure gli incontri in preparazione ai sacramenti o comunque di catechesi, comprese tutte le attività degli oratori, e le assemblee dei Consigli di partecipazione o del Sinodo diocesano, non è tenuto a verificare il green pass ma deve sempre essere nella condizione di effettuare il tracciamento dei partecipanti, qualora si rendesse necessario; inoltre vanno comunque sempre rispettati i protocolli di prevenzione.

In merito alle modalità per mettersi nella condizione di effettuare il tracciamento dei partecipanti, qualora si rendesse necessario, chi gestisce corsi, incontri e assemblee può adottare il metodo che ritiene più adatto tra i seguenti:

  1. far compilare ai partecipanti una scheda-pre-triage, completa di recapito se non è già disponibile diversamente, nel rispetto delle Norme sulla tutela della riservatezza,  in cui ciascuno dichiara di non essere positivo al Covid-19, di non avere i sintomi ad esso associati e di non essere stato in contatto stretto con persone positive, possibilmente rilevando anche la temperatura corporea;
  2. comunicare sempre, convocando le riunioni, che possono accedervi soltanto coloro che non sono positivi al Covid-19, che non hanno i sintomi ad esso associati e che non sono stati in contatto stretto con persone positive, rilevando le presenze, possibilmente con la temperatura corporea, e avendo a disposizione, nel rispetto delle Norme sulla tutela della riservatezza, i recapiti dei presenti.