01 – Matrimonio “non concordatario”

Configurazione del caso
1) Il matrimonio è detto “concordatario” quando è celebrato secondo la procedura prevista dal Concordato, cioè secondo la forma canonica con la successiva trascrizione al civile. Il matrimonio è detto “non concordatario” quando vi è la doppia celebrazione: quella religiosa secondo la forma canonica e quella civile.

2) Le motivazioni, addotte dai nubendi per richiedere la procedura non concordataria, si riconducono generalmente all’ordine religioso-ideologico o all’ordine pratico. Le prime possono essere le seguenti: uno dei nubendi, non è credente, oppure non è cattolico, e per questo non intende rinunciare alla celebrazione civile; entrambi i nubendi sono credenti, ma desiderano dare una rilevanza particolare anche alla celebrazione civile; i parenti stretti non cattolici di uno dei nubendi, hanno difficoltà a partecipare alla celebrazione nella chiesa cattolica ecc. Anche le seconde possono essere di vario tipo: accesso ad un finanziamento agevolato per l’acquisto della casa; ragioni connesse al lavoro; particolari situazioni di persone straniere ecc.

3) La celebrazione del matrimonio “non concordatario” richiede l’autorizzazione dell’Ordinario del luogo.

Il parroco
Presenti la domanda all’Ordinario del luogo, specificando le motivazioni ed allegando eventuale documentazione comprovante la situazione dei nubendi.

L’Ordinario del luogo
Valuti l’opportunità di concedere l’autorizzazione richiesta, stabilendo se il rito civile debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l’impegno dei nubendi a non iniziare la convivenza coniugale, se non dopo la celebrazione canonica. Nel caso vengano addotte motivazioni di ordine religioso-ideolo­gico, si abbia una particolare comprensione nei confronti delle richieste della parte non credente o non cattolica, mentre si valu­ti con più rigore la richiesta qualora entrambe le parti si dichiari­no cattoliche e praticanti.