Configurazione del caso
1) Il fedele cattolico che ha ottenuto sentenza canonica dichiarante la nullità del precedente matrimonio è libero di contrarre matrimonio canonico.
2) Tale persona è libera anche di fronte allo Stato, solo quando la sentenza canonica sia stata resa esecutiva (delibata) dalla Corte d’Appello competente oppure sia stata emessa sentenza di divorzio.
3) La celebrazione del matrimonio nel caso sopra configurato richiede la licenza dell’Ordinario del luogo nei casi in cui la persona interessata:
a) ha un divieto da rimuovere prima di sposarsi;
b) in attesa che la sentenza di nullità sia delibata oppure che Il tribunale pronunci la sentenza di divorzio;
c) è vincolata da obblighi naturali derivanti da precedente unione.
Il parroco
Nei casi in cui si richiede la licenza, presenti la domanda all’Ordinario del luogo attestando la retta volontà coniugale dei richiedenti e allegando la seguente documentazione:
a) copia della sentenza ecclesiastica dichiarante la nullità del precedente matrimonio;
b) sentenza di delibazione della Corte d’Appello o sentenza di divorzio. In mancanza di queste due ultime sentenze, occorre presentare anzitutto la sentenza di separazione e inoltre, a seconda dei casi, documentazione che attesti o la pratica di delibazione in corso o il procedimento di divorzio in corso.
L’Ordinario del luogo
Qualora, dopo aver esaminato il caso, sia necessaria una licenza per il matrimonio:
1) Si accerti della sussistenza di un’autentica volontà matrimoniale, soprattutto in relazione alla causa che ha dato origine alla nullità.
2) Metta in atto i debiti accertamenti per poter rimuovere divieti vincolanti eventualmente apposti alla sentenza di nullità, se del caso avvalendosi anche della collaborazione di esperti in medicina, psicologia o psichiatria e consultando il Tribunale ecclesiastico, quando è richiesto nella sentenza.
3) Si accerti della volontà del nubendo interessato di ottemperare agli eventuali obblighi derivanti dalla precedente unione da parte del nubendo interessato. Si assicuri inoltre che l’altra parte sia a conoscenza di tali obblighi e non si intenda opporsi al loro adempimento.
4) Nel caso in cui la persona che ha ottenuto sentenza canonica dichiarante la nullità del precedente matrimonio non sia libera di fronte allo Stato, valuti l’opportunità di concedere la licenza al matrimonio solo canonico, impegnando però i nubendi a regolarizzare la loro posizione di fronte allo Stato con la celebrazione del matrimonio civile appena possibile.
5) Nel caso in cui sia in corso la procedura di delibazione, è opportuno che la forma di celebrazione delle nozze sia quella concordataria (sebbene senza la previa richiesta di pubblicazioni civili e la successiva domanda di trascrizione), poiché al momento della celebrazione la sentenza di nullità era già stata emessa ed è quindi possibile la trascrizione tardiva.