Configurazione del caso
1) La sanazione in radice1 ha come oggetto un matrimonio invalido a motivo di:
a) un impedimento di diritto divino, o naturale o positivo, che perciò non era dispensabile, ma che è venuto meno (es.: al momento del matrimonio una persona era affetta da impotenza che poi è stata guarita);
b) un impedimento di diritto ecclesiastico, che perciò era dispensabile, ma che di fatto non fu dispensato (es .: una persona non aveva al tempo del matrimonio l’età minima richiesta);
c) la non osservanza della forma canonica.
2) La sanazione in radice consiste in un atto dell’autorità ecclesiale che rende valido il matrimonio e quindi consiste nel:
a) dispensare dall ‘impedimento (a meno che tale impedimento non sia col tempo già cessato);
b) sanare la mancanza di forma canonica.
3) Non è richiesta la rinnovazione del consenso, a condizione che il consenso emesso dalle parti al momento del matrimonio non sia mai stato revocato. Anzi, le due parti possono anche non essere a conoscenza dell’atto della Chiesa di sanazione in radice.
4) La sanazione in radice può essere concessa per grave causa qualora la rinnovazione del consenso non sia possibile o opportuna e, proprio per questo motivo, può avvenire anche all ‘ insaputa di una o di entrambe le parti.
5) La sanazione in radice comporta la retroazione al momento delle nozze degli effetti canonici, tranne i casi in cui il consenso mancò all’inizio ma fu rinnovato in seguito e nel caso di cessazione di un impedimento di diritto naturale o divino positivo.
Il parroco
Presenti la domanda al Vescovo diocesano, fornendo a questi le informazioni necessarie e, in particolare:
1) la prova della cessazione dell’eventuale impedimento di diritto naturale o divino positivo;
2) l’assicurazione circa la volontà dei coniugi di perseverare nella vita coniugale;
3) la motivazione della non possibilità-opportunità di effettuare la convalidazione semplice;
4) l’esposizione delle motivazioni per l’eventuale concessione della sanazione in radice all’insaputa di una o entrambe le parti.
Il Vescovo diocesano
1) Esaminata la domanda del parroco e le circostanze del caso, lui stesso ( o un altro Ordinario del luogo avente un mandato speciale) può concedere la sanazione per i casi previsti;
2) non può concedere la suddetta sanazione nei casi:
– impedimenti di diritto naturale o divino positivo cessati;
– impedimenti derivanti dall’ordine sacro;
– impedimenti derivati da un voto pubblico e perpetuo di castità in un istituto religioso di diritto pontificio;
– impedimento di crimine.