31 – La convalidazione semplice

Configurazione del caso
La convalidazione semplice di un matrimonio può avvenire in questi casi:
1) Matrimonio nullo a causa di un impedimento; condizioni richieste:
a) cessazione dell’impedimento da cui deriva la nullità (per es. l’impedimento di età cessa con il compimento dell’età prescritta; l’impedimento di disparità di culto cessa con il battesimo della parte non battezzata) oppure dispensa dal medesimo (per es. consanguineità);
b) rinnovazione del consenso (non basta, infatti, che perduri il consenso iniziale, ma si richiede un nuovo atto formale); se l’impedimento era pubblico (dimostrabile in foro esterno o divulgato), il consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti in forma canonica, davanti all’Ordinario o al parroco ( o delegati) e a due testimoni; se, invece l’ impedimento era occulto, è sufficiente che il consenso sia rinnovato privatamente e in segreto, almeno da parte di colui che è consapevole dell’impedimento purché l’altro perseveri nel consenso dato.

2) Matrimonio nullo per consenso mancante o viziato sostanzialmente; condizioni richieste:
a) cessazione della causa che ha determinato la mancanza o il vizio;
b) rinnovo del consenso: se il difetto di consenso può essere provato, è necessario che il matrimonio sia celebrato nuovamente secondo la forma canonica; se, invece, non può essere provato, il consenso sarà emesso dalla parte che non lo aveva dato, in modo privato e segreto.

3) Matrimonio nullo per difetto di forma canonica di celebrazione (matrimonio solo civile tra due parti tenute a celebrarlo nella forma canonica, mancanza di facoltà ordinaria o delegata nell’assistente, assenza dei testimoni o anche di uno solo di essi); condizioni richieste:
a) rinnovo del consenso in forma pubblica, a norma del can. 1108;
b) dispensa dalla forma canonica a norma del can. 1127 § 2 per i matrimoni misti o interreligiosi.

Il parroco
In via prudenziale presenti sempre il caso all’Ordinario del luogo, specificando bene le circostanze, e si attenga poi alle sue disposizioni.

L’Ordinario del luogo
Esaminata la richiesta del parroco, dia le dovute disposizioni e, se del caso, valuti in ordine alla concessione della debita dispensa dalla forma canonica.