28 – Matrimonio con condizione

Configurazione del caso
1) È il matrimonio in cui il consenso è fatto dipendere da un evento che si verificherà nel futuro oppure da un evento che si è verificato nel passato oppure da una qualità attualmente presente (condicio de futuro, de praeterito, de praesenti).

2) Vediamo la diversa influenza delle condizioni sopra indicate sulla validità del consenso matrimoniale:
a) la condizione futura consiste in un fatto futuro e incerto, nell’ attesa della verificazione del quale l’efficacia del consenso rimane sospesa. Può trattarsi di un evento determinato che deve realizzarsi in un periodo relativamente breve di tempo (per es.: ti sposo se ti laurerai). Una specie particolarmente delicata e problematica dal punto di vista della classificazione, è la cosiddetta condizione potestativa, cioè quella condizione che si riferisce a un comportamento che si intende che l’altra parte mantenga volontariamente e a tempo indefinito (per es.: astenersi dall’uso di alcool, dall’assunzione di sostanze stupefacenti, dal gioco d’azzardo ecc.). La condizione futura, in ogni caso, rende invalido il matrimonio;
b) la condizione passata o presente, invece, riguarda un evento già verificato o una qualità attualmente presente dei quali, tuttavia, il soggetto che pone la condizione ignora gli esatti termini (per es.: ti sposo se sei laureato/a in medicina). In questo caso il consenso è immediatamente efficace o no dal momento della sua prestazione a seconda della sussistenza o no del fatto dedotto nella condizione. Il matrimonio celebrato in presenza di una condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no il fatto su cui si fonda la condizione.

3) Il matrimonio da celebrarsi con condizione passata o presente richiede la licenza dell’Ordinario del luogo.

Il parroco
1) Esamini anzitutto se quanto prospettato dagli sposi o da uno di essi sia una vera e propria condizione – dalla quale, cioè, dipende l’efficacia del consenso matrimoniale – oppure se si
tratti di una circostanza ritenuta particolarmente importante dagli sposi ma dalla quale non si intende far dipendere l’efficacia del consenso.

2) Qualora accerti la sussistenza di una condizione futura, deve interrompere la pratica matrimoniale in quanto le nozze, se celebrate, saranno certamente invalide.

3) In presenza, invece, di una condizione passata ·o presente sottoponga il caso all’esame dell’Ordinario del luogo.

L’Ordinario del luogo
1) Prima di concedere la licenza contribuisca a chiarire con i nubendi gli eventuali dubbi che stanno alla base della volontà di apporre una condizione passata o presente.
2) Se quanto sopra non è risultato possibile, valuti se concedere la licenza.
3) Tale licenza è da considerarsi un documento pubblico ecclesiastico, che fa prova dell’apposizione e del tipo di condizione intesa dai nubendi o da uno di essi.