Configurazione del caso
1) “Girovaghi” (“vagi”) sono quei fedeli che non hanno in nessun luogo domicilio o quasi domicilio canonico (cfr. can. 100), come per esempio i fieranti, i circensi e i nomadi.
2) Il parroco competente per i matrimoni dei girovaghi è quello del luogo in cui i girovaghi attualmente dimorano (cfr. can. 1115).
3) L’istruttoria matrimoniale può essere compiuta anche da un altro parroco eventualmente con l’aiuto di un sacerdote esperto e incaricato dall’Ordinario per la pastorale dei girovaghi.
4) Il matrimonio dei girovaghi richiede la licenza dell’Ordinario del luogo.
5) L’Ordinario del luogo è quello del parroco che ha portato a termine l’istruttoria matrimoniale.
Il parroco
1) In questo caso con la dizione “parroco” facciamo riferimento:
a) al parroco che ha concluso l’istruttoria matrimoniale;
b) al parroco del luogo in cui i girovaghi si trovano al momento del matrimonio.
2) Il parroco che ha concluso l’istruttoria matrimoniale:
a) presenti la domanda di licenza al suo Ordinario del luogo;
b) ottenuta la licenza, assista al matrimonio qualora i girovaghi si trovino nel suo territorio;
c) trasmetta tutta la documentazione, compresa ovviamente la licenza, ad altro parroco, qualora i girovaghi si trovino nel territorio di quest’ultimo e tale parroco debba assistere al matrimonio.
3) Il parroco che dà inizio all’istruttoria matrimoniale, qualora non abbia a sua disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine dell’indagine, trasmette i documenti da lui raccolti, corredati da una relazione scritta, al parroco del luogo della celebrazione, il quale completerà l’istruttoria e richiederà al proprio Ordinario la licenza per assistere al matrimonio.
L’Ordinario del luogo
1) Valuti le circostanze e la documentazione e proceda alla concessione della licenza.
2) Valuti altresì, se vi siano eventuali ragioni per concedere l’autorizzazione per un matrimonio concordatario senza il rilascio del nulla osta civile (cfr. n. 5).