26 – Matrimonio in caso di morte presunta

Configurazione del caso
È il caso in cui vi è l’impossibilità di dimostrare, mediante un documento autentico ecclesiastico o civile, la morte di uno dei coniugi; l’altro coniuge, in questa circostanza, è libero di contrarre
matrimonio di fronte alla Chiesa solo dopo la pronuncia della dichiarazione di morte presunta del proprio coniuge da parte del Vescovo diocesano.
Tale persona è libera anche di fronte allo Stato, solo quando abbia ottenuto una sentenza civile passata in giudicato dichiarante la morte presunta.

Il parroco
Presenti la questione al Vescovo diocesano, producendo eventuali elementi utili per la sua definizione.

Il Vescovo diocesano
1) Il Vescovo diocesano ( o un altro Ordinario del luogo avente un mandato speciale) esperisca tutte le opportune indagini (es. testimonianze, pubblica opinione, indizi … ), onde acquisire
la certezza morale del decesso del coniuge, tenendo presente che la sola assenza di quest’ultimo, benché prolungata, non è prova sufficiente.§

2) Qualora il caso rimanesse ancora incerto o fosse complesso, il Vescovo consulti la Sede Apostolica.