23 – Matrimonio di persona minorenne

Configurazione del caso
1) È il matrimonio di persone delle quali almeno una non ha l’età minima richiesta.

2) Si deve al riguardo distinguere tra età minima richiesta per la validità del matrimonio e età minima richiesta per la liceità del matrimonio.
a) L’età minima per la validità del matrimonio è di 16 anni compiuti per l’uomo e di 14 anni compiuti per la donna.
b) L’età minima per la liceità del matrimonio è di 18 anni compiuti per entrambi.

3) Nel caso del non compimento dell’età minima per la validità, il matrimonio può essere celebrato solo con la dispensa dell’Ordinario del luogo.

4) Nel caso del non compimento dell’età minima per la liceità, il matrimonio può essere celebrato solo con licenza dell’Ordinario del luogo.

5) Relativamente alla trascrivibilità del matrimonio canonico agli effetti civili:
a) non è trascrivibile il matrimonio canonico qualora entrambi i contraenti o anche uno solo di essi non abbiano compiuto l’età minima di 16 anni;
b) è trascrivibile, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, il matrimonio canonico qualora entrambi i contraenti abbiano compiuto 16 anni ma entrambi o uno di loro non abbiano ancora compiuto i 18 anni.

Il parroco
Le attenzioni pastorali che occorre richiamare, soprattutto nelle circostanze attuali, inducono ad esaminare con attenzione la richiesta di matrimonio delle persone minorenni che, in molti casi, aspettano un figlio e che potrebbero essere indotte al matrimonio semplicemente per convenienza sociale oppure potrebbero subire, anche dai propri familiari, pressioni per ricorrere all’ aborto. È necessario che il parroco, con l’aiuto di persone qualificate o mediante il ricorso ad un consultorio familiare di ispirazione cristiana, aiuti questi minorenni a ricercare e percorrere responsabilmente la strada del matrimonio oppure quella della maternità fuori del matrimonio.
Se il parroco ravvisa l’opportunità di accogliere la domanda di matrimonio:
1) presenti la domanda all’Ordinario del luogo. La domanda, a seconda dei casi, è quella di dispensa o di licenza;

2) in entrambi i suddetti casi specifichi in modo particolare la gravità delle ragioni, la libertà del consenso della persona minorenne e la sua maturità psicofisica, allegando eventualmente
la relazione di un esperto del consultorio familiare di ispirazione cristiana;

3) alleghi la dichiarazione dei genitori della persona minorenne (Mod. VI);

4) nel caso di matrimonio di minorenni di cui sopra (Configurazione del caso, n. 5 b) alleghi copia dell’autorizzazione del Tribunale per i minorenni.

L’Ordinario del luogo
1) Caso di dispensa
“L’Ordinario del luogo non conceda la dispensa dall’impedimento di età stabilito dal can. 1083 § 1, se non per ragioni gravissime, dopo aver valutato le risultanze di un esame psicologico, compiuto da un consultorio familiare di ispirazione cristiana o da un esperto di fiducia, circa la capacità del minore di esprimere un valido consenso e di assumere gli impegni essenziali del matrimonio ai sensi dei cann. 1057 e 1095. Lo stesso Ordinario faccia presente agli interessati, alle loro famiglie e anche ai fedeli che le ragioni di convivenza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della speciale gravità, ricordando che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio e considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili”.
Per questo, qualora decida di concedere la dispensa, raccolga in forma scritta l’impegno dei nubendi a regolarizzare la loro unione anche civilmente, non appena possibile.

2) Caso di licenza
“La dispensa dalla delibera n. 10 della Conferenza episcopale italiana, concernente la proibizione del matrimonio dei minorenni aventi età superiore a quella stabilita dall’impedimento di cui al numero precedente, può essere concessa dall’Ordinario del luogo soltanto in presenza di ragioni gravi.
La celebrazione del matrimonio canonico può essere autorizzata dall’Ordinario del luogo quando il parroco è in grado, oltre che di motivare la gravità delle ragioni, di assicurarsi circa la libertà del consenso e la maturità psicofisica del minore, eventualmente mediante l’intervento di un esperto del consultorio di ispirazione cristiana, soprattutto se la persona minore non è prossima al raggiungimento del diciottesimo anno d’età.
Di norma non si permetta la celebrazione del matrimonio canonico prima che il tribunale per i minorenni abbia rilasciato l’autorizzazione a procedere, senza la quale non è possibile ottenere la trascrizione agli effetti civili”.