Norme per le celebrazioni con il popolo in tempo di pandemia

Capienza massima per i luoghi di culto, igienizzazione al termine di ogni liturgia, obbligo di mascherina per i fedeli partecipanti, ripresa di tutti i Sacramenti in piena sicurezza sanitaria: ecco le norme perché in ogni chiesa si possa di nuovo celebrare con il popolo. Per mezzo del Decreto generale appena promulgato il Protocollo sanitario sottoscritto il 7 maggio scorso tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo diventa normativo nelle Diocesi di Cuneo e di Fossano: ogni eventuale altra indicazione data finora, come pure le personali interpretazioni del Protocollo CEI, sono sostituite dalle disposizioni qui contenute.

Spetta ai parroci e ai rettori di chiese verificare l’applicazione di queste norme, riprendendo di conseguenza a celebrare con il popolo a partire da lunedì 18 maggio, con la gradualità che riterranno necessaria, chiarendo eventuali dubbi interpretativi con l’aiuto dei Vicari generali.

Il testo è stato trasmesso per conoscenza anche al Prefetto di Cuneo perché informi in merito le pubbliche autorità del territorio. In calce pubblichiamo anche i successivi aggiornamenti del 23 giugno 2020 e del 23 ottobre 2020 che rendono facoltativo l’uso dei guanti, di cui agli artt. 18, 26 e 29, permettono le processioni, di cui agli artt. 30 e 31, e il servizio liturgico dei cori, di cui all’art. 17, derogando per coloro che convivono nella stessa abitazione dall’obbligo del distanziamento di cui all’art. 7 : per praticità, tali variazioni sono state introdotte nel testo del primo Decreto barrando ove necessario.

Sull’uso del green pass nelle attività pastorali e per gli operatori pastorali il Vescovo ha dato disposizioni con il Decreto generale del 7 ottobre 2021.

 

Decreto generale – 11 maggio 2020

In data 7 maggio 2020 il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Presidente del Consiglio dei ministri, insieme al Ministro dell’Interno, della Repubblica Italiana hanno firmato un Protocollo d’intesa per una ripresa in sicurezza sanitaria delle celebrazioni con il popolo nei luoghi di culto.

Pertanto con il presente Decreto generale, revocando ogni altra disposizione contraria data durante l’emergenza sanitaria nei mesi di marzo e aprile 2020, stabilisco che da lunedì 18 maggio 2020 nelle Diocesi di Cuneo e di Fossano possano riprendere le celebrazioni liturgiche e sacramentali con il popolo nei luoghi di culto, nei modi determinati dai rispettivi legali rappresentanti, con la gradualità che essi riterranno opportuna e nell’osservanza delle seguenti norme.

Norme generali per i legali rappresentanti dei luoghi di culto

  1. I parroci, per le chiese parrocchiali e succursali, i rettori delle altre chiese e comunque chi ha la legale rappresentanza degli enti a cui appartengono i luoghi di culto – d’ora in poi qui tutti indicati come «legali rappresentanti» – sono responsabili della ripresa in sicurezza sanitaria delle celebrazioni sacramentali e liturgiche all’interno di tali luoghi: di conseguenza essi determinano le modalità di questa ripresa, compatibilmente con l’applicazione nei singoli casi delle norme date in questo Decreto.
  2. Nel dubbio sulla corretta applicazione delle norme seguenti, i legali rappresentanti consultino il Vicario generale competente.
  3. È opportuno non utilizzare per le celebrazioni i piccoli luoghi di culto dove l’applicazione delle norme seguenti risulta poco praticabile: in questi casi si può, in alternativa, valutare la celebrazione all’aperto, nelle vicinanze, se le condizioni ambientali permettono una liturgia raccolta.
  4. Il legale rappresentante deve comunicare ai fedeli con appositi cartelli posti all’ingresso dei luoghi di culto le prescrizioni stabilite dalle norme seguenti: in particolare quelle che riguardano il distanziamento sanitario e la capienza massima del luogo di cui all’art. 7, ma soprattutto le norme per i fedeli di cui agli artt. 13-15.
  5. La corretta ed integrale applicazione delle norme di questo Decreto tutela il legale rappresentante nel sostenere le responsabilità civili e penali in materia di sicurezza sanitaria nei luoghi di culto di cui è competente.

Norme per i luoghi di culto

  1. L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio che negli spazi annessi, come per esempio le sacrestie.
  2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento sanitario tra le persone, ogni luogo di culto ha una capienza massima, determinata in modo preciso e prudenziale dal legale rappresentante tenendo conto della distanza minima di sicurezza tra i singoli posti di fedeli e ministri che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale – [nelle celebrazioni in luoghi chiusi non si possono comunque superare i 200 partecipanti, mentre all’aperto il tetto massimo è di 1.000 partecipanti].
  3. L’accesso ai luoghi di culto è contingentato e regolato, quando necessario, con l’aiuto di collaboratori che, muniti degli opportuni dispositivi di protezione individuale e di un evidente segno di riconoscimento, favoriscono l’entrata e l’uscita, vigilando sul numero massimo di fedeli consentito.
  4. Al fine di garantire quanto stabilito dagli artt. 7 e 8, è opportuno predisporre dei segnaposto non asportabili da apporre sui banchi che indichino la distanza di sicurezza da mantenere, evidenziando i posti da occupare da parte dei fedeli; a titolo di esempio: su un banco di tre metri possono sedersi solo due fedeli, alle estremità, mentre nel banco che precede e che segue solo un fedele al centro; analogamente, dove ci sono sedie, queste vanno distanziate una dall’altra di almeno un metro, sia lateralmente che frontalmente.
  5. Per favorire un accesso ordinato ai luoghi di culto, nel rispetto della distanza di sicurezza sanitaria, si utilizzino gli ingressi disponibili, a seconda dell’afflusso previsto e, quando necessario, distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita; durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
  6. Per l’igienizzazione dei luoghi di culto non è necessario l’intervento di ditte specializzate, in quanto non è prescritta la sanificazione certificata; pertanto si intensifichi la consueta pulizia, assicurando che dopo ogni celebrazione, mentre si favorisce il ricambio dell’aria, i posti occupati dai fedeli e dai ministri siano rapidamente trattati con un prodotto adeguato, mentre gli oggetti utilizzati, in particolare i microfoni, siano disinfettati, secondo i consigli dati dall’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto delle Curie diocesane.
  7. Agli ingressi dei luoghi di culto, mentre le acquasantiere continuano a rimanere vuote, siano resi disponibili liquidi igienizzanti con erogatori pratici ma anche rispettosi del necessario decoro.

Norme per i fedeli che partecipano alle celebrazioni

  1. I fedeli che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni sono invitati ad igienizzarsi le mani e sono tenuti ad indossare sempre la mascherina protettiva che copre naso e bocca.
  2. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali o comunque quando la temperatura corporea è pari o superiore ai 37,5 gradi Celsius; così pure l’accesso è interdetto a chi sia stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
  3. Anche nel contesto di questa emergenza sanitaria, si favorisca, per quanto possibile, l’accesso ai luoghi di culto dei fedeli diversamente abili, prevedendo spazi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni secondo la normativa vigente.

Norme per le celebrazioni liturgiche e sacramentali

  1. Per favorire il rispetto del distanziamento sanitario prescritto nelle celebrazioni è necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri: tutti devono comunque tenere la distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale, anche in presbiterio.
  2. Nelle celebrazioni non può riprendere il servizio liturgico dei cori: si possono prevedere alcuni cantori, oltre all’organista o a chi suona un altro strumento adatto, rigorosamente distanziati; non si distribuisca ai fedeli il libretto dei canti.
  3. I sacerdoti che presiedono e i ministri nell’esercizio del loro ufficio non sono tenuti ad indossare la mascherina protettiva, salvo quando distribuiscono la Comunione eucaristica ed amministrano i Sacramenti della Penitenza e dell’Unzione degli Infermi; sono inoltre tenuti ad indossare i guanti monouso trasparenti o di colore bianco quando distribuiscono la Comunione eucaristica e devono compiere le unzioni sacramentali prescritte.
  4. Si riprenda la celebrazione con il popolo dei Battesimi, con le solite modalità comunitarie, eventualmente adattate per tenere conto dell’accesso contingentato e regolato al luogo di culto.
  5. Fino al 30 settembre 2020 non potranno essere celebrate la Confermazioni dei ragazzi che concludono il percorso dell’Iniziazione Cristiana e le Prime Partecipazioni dei fanciulli alla Mensa Eucaristica, come pure le Prime Confessioni dei fanciulli; fatto salvo che il periodo proprio di queste celebrazioni rimane il tempo di Pasqua, per cui sarà opportuno valutare con le famiglie interessate la possibilità di rimandarle all’anno 2021, una loro diversa programmazione potrà comunque essere fatta a partire dal 1 ottobre 2020, seguendo le indicazioni che gli uffici competenti delle Curie diocesane daranno a inizio settembre, anche considerando l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e, per le Confermazioni, gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana.
  6. Riprendendo la celebrazione con il popolo dell’Eucaristia, i parroci e i rettori di chiese valutino se aumentare il numero delle Messe festive nei periodi in cui si preveda una maggior affluenza di fedeli, al fine di rispettare la capienza massima dei luoghi di culto di cui all’art. 7, limitatamente a questo tempo di emergenza sanitaria.
  7. Lo scambio del segno della pace nella Messa, di per sé facoltativo, va omesso sempre.
  8. La raccolta delle offerte dei fedeli all’offertorio della Messa può essere fatta utilizzando ampie sacche con bastone lungo almeno un metro e mezzo, in modo che i collaboratori addetti alla questua, muniti degli opportuni dispositivi di protezione individuale, possano operare mantenendo la distanza di sicurezza sanitaria ed evitando che le mani dei fedeli tocchino le sacche; altrimenti, con le medesime precauzioni, si raccolgano le offerte in appositi contenitori all’uscita, senza però creare assembramenti.
  9. Nella Messa fino al momento della Comunione la patena, le pissidi e il calice con il pane ed il vino devono rimanere sempre coperti, ad esempio con le «animette», oppure, per le pissidi, con idonei coperchi, comunque nel rispetto del necessario decoro.
  10. Il sacerdote che presiede la Messa igienizza le mani all’offertorio, non all’altare ma presso un tavolino laterale, con idonei strumenti in modo che il lavabo rituale diventi una vera e propria azione igienica; gli altri ministri della Comunione eucaristica igienizzano le mani allo stesso modo durante il canto dell’Agnello di Dio, prima della distribuzione.
  11. È opportuno che i fedeli ricevano la Comunione sempre al proprio posto; tuttavia quando sono pochi, ad esempio nei giorni feriali e nelle piccole comunità, si può permettere la processione all’altare per la Comunione, nel rispetto della distanza di sicurezza sanitaria, secondo le disposizioni date dal legale rappresentante per ciascun luogo di culto: in ogni caso sacerdote e ministri, indossati mascherina protettiva e guanti monouso, offrono il Pane eucaristico soltanto sulla mano che i fedeli porgono nei modi previsti, evitando il contatto fisico.
  12. Si riprenda la celebrazione con il popolo dei Matrimoni, con le solite modalità, eventualmente adattate per tenere conto dell’accesso contingentato e regolato al luogo di culto; per quanto riguarda la preparazione canonica, il valore del certificato del battesimo e dell’esame dei nubendi, di cui agli artt. 7 e 10 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 5 novembre 1990, può essere esteso oltre i sei mesi nel caso in cui la celebrazione delle nozze sia stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria, a discrezione del parroco che ha svolto l’istruttoria matrimoniale, a cui lo stato libero e le intenzioni dei nubendi devono continuare a constare oltre ogni ragionevole dubbio.
  13. Il Sacramento della Penitenza con la confessione individuale sia amministrato, indossando la mascherina protettiva, in spazi ampi ed areati, che consentano il pieno rispetto sia della distanza di sicurezza sanitaria che della riservatezza a protezione del sigillo sacramentale.
  14. L’Unzione degli Infermi sia amministrata indossando mascherina protettiva e guanti monouso, singolarmente e senza prevedere celebrazioni comunitarie, in ospedale soltanto dai cappellani, avvisato il personale sanitario.
  15. Riprendendo la celebrazione delle Esequie in chiesa, sempre con il corpo del defunto, salvo in singoli casi il Vescovo diocesano conceda di farle dopo la cremazione; le usanze locali di accompagnare processionalmente il feretro dalla casa o dalla posa fino alla chiesa e di qui fino al cimitero rimangono sospese.
  16. Tutte le processioni e manifestazioni esterne che possono causare assembramenti rimangono sospese; nel rispetto delle norme di questo Decreto sono ammesse tutte le altre forme di celebrazione e preghiera comunitaria, anche le Veglie per i defunti in un luogo di culto, preferibilmente evitando di farle nelle case private.
  17. La Messa crismale verrà celebrata nella Chiesa Cattedrale di Fossano giovedì 28 maggio alle ore 10, con tutte le precauzioni prescritte. Gli olii benedetti saranno distribuiti presso le Curie diocesane di Cuneo e di Fossano a partire da mercoledì 3 giugno 2020.

Tali disposizioni sono promulgate, in virtù dei cann. 8§2 e 13§1 del Codice di diritto canonico, con la pubblicazione sui siti internet ufficiali delle Diocesi di Cuneo e di Fossano ed entrano in vigore lunedì 18 maggio 2020, nonostante qualsiasi cosa contraria.

Cuneo – Fossano, 11 maggio 2020

 

+ Piero Delbosco

Vescovo di Cuneo e di Fossano

don Elio Dotto

Cancelliere vescovile

 

aggiornamento 1 – 23 giugno 2020

In data 5 giugno 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato non necessario l’uso dei guanti nei luoghi pubblici al fine del contenimento della recente pandemia, indicando come sufficiente una corretta e frequente igiene delle mani. Inoltre, con circolare dell’11 giugno 2020, il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana, in seguito ad una interlocuzione con la Segreteria generale della Conferenza Episcopale Italiana, ha dato alcune istruzioni per lo svolgimento in sicurezza sanitaria delle processioni religiose. Pertanto, aggiornando il mio Decreto generale dell’11 maggio 2020, che rimane vigente nel suo complesso, dispongo quanto segue:

  1. l’uso dei guanti di cui agli artt. 18, 26 e 29 è facoltativo, e può essere sostituito da una corretta igiene delle mani: spetta ai legali rappresentanti degli enti a cui appartengono i luoghi di culto stabilire al riguardo una condotta omogenea nelle celebrazioni di propria competenza;
  2. le processioni nel rito delle Esequie e le altre processioni o manifestazioni esterne, di cui agli artt. 30 e 31, sono permesse a giudizio dei legali rappresentanti suddetti, con l’autorizzazione dell’amministrazione secolare competente nel caso si transiti in suolo pubblico, tenendo il distanziamento sanitario interpersonale e raccomandando l’uso della mascherina che copre naso e bocca, ai sensi della citata circolare del Ministero dell’Interno.

Tali disposizioni sono promulgate, in virtù dei cann. 8§2 e 13§1 del Codice di diritto canonico, con la pubblicazione sui siti internet ufficiali delle Diocesi di Cuneo e di Fossano ed entrano subito in vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria.

Cuneo – Fossano, 23 giugno 2020

 

+ Piero Delbosco

Vescovo di Cuneo e di Fossano

don Elio Dotto

Cancelliere vescovile

 

aggiornamento 2 – 23 ottobre 2020

Considerando gli ultimi sviluppi normativi secolari in merito all’odierna emergenza sanitaria e l’interlocuzione tra la segreteria generale della Conferenza Episcopale Italiana con le autorità secolari, ad integrazione del mio Decreto generale dell’11 maggio 2020, che rimane vigente nel suo complesso, con l’aggiornamento del 23 giugno 2020, dispongo quanto segue:

  1. il servizio liturgico dei cori, di cui all’art. 17, può riprendere a patto che i coristi mantengano la distanza interpersonale sia laterale che frontale di almeno un metro, indossando sempre la mascherina protettiva che copre naso e bocca, come stabilito per gli altri fedeli agli artt. 7 e 13; per non indossare la mascherina la distanza interpersonale frontale tra i coristi e rispetto agli altri fedeli deve essere di almeno due metri;
  2. coloro che convivono nella stessa abitazione non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale di cui all’art. 7;
  3. considerando la tradizionale elevata partecipazione e l’odierno riacutizzarsi dei contagi, le celebrazioni dell’Eucaristia o di altro genere nella Solennità di Tutti i Santi e nella Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti non potranno svolgersi nei cimiteri ma soltanto nelle chiese, a meno che il Sindaco del Comune ritenga opportuna la celebrazione nel cimitero e si impegni a garantire il rispetto delle norme sanitarie, in collaborazione con gli addetti delle parrocchie competenti.

Per quanto riguarda gli incontri parrocchiali di catechesi o formativi, se il parroco, sentito il Consiglio pastorale parrocchiale e seguendo le indicazioni diocesane, li riterrà opportuni, vigili affinché si utilizzi il protocollo sanitario indicato dall’Ufficio per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana. [In ogni caso, gli incontri di catechesi che non siano funzioni religiose per bambini, ragazzi e giovani, come pure le attività parascolastiche degli oratori, ad esempio il doposcuola, si svolgano in presenza soltanto quando i bambini o i ragazzi o i giovani di quell’età vanno a scuola in presenza o, almeno, in modalità mista].

Per quanto riguarda altre riunioni ecclesiali, si segua la raccomandazione delle autorità secolari di limitarle drasticamente, dando priorità alle assemblee preparatorie del Sinodo diocesano e preferendo, quando possibile, le modalità a distanza. Per le riunioni convocate in presenza, i legali rappresentanti dei luoghi in cui si tengono vigilino affinché si utilizzi il medesimo protocollo sanitario sopra indicato per gli incontri di catechesi.

Questo Ordinario concede comunque che i suddetti incontri o riunioni possano svolgersi nelle chiese, con il consenso del parroco o rettore competente, dove è sufficiente applicare le norme di cui al mio Decreto generale dell’11 maggio 2020.

Tali disposizioni sono promulgate, in virtù dei cann. 8§2 e 13§1 del Codice di diritto canonico, con la pubblicazione sui siti internet ufficiali delle Diocesi di Cuneo e di Fossano ed entrano subito in vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria.

Cuneo – Fossano, 23 ottobre 2020

[aggiornato l’11 marzo 2021]

 

+ Piero Delbosco

Vescovo di Cuneo e di Fossano

don Elio Dotto

Cancelliere vescovile

 

In merito alla riaccensione dei sistemi di riscaldamento si veda la Nota dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto