12 – Matrimonio di persona cattolica non credente

Configurazione del caso
1) Le persone prese in considerazione sono i cattolici non credenti, cioè coloro che hanno abbandonato la fede e la conseguente pratica religiosa.

2) Risulta però opportuno distinguere due casi:
a) matrimonio di due cattolici entrambi non credenti;
b) matrimonio di due cattolici di cui uno credente l’altro no.
3) Nei casi sopra indicati non si richiede la licenza dell’Ordinario del luogo ma può essere opportuno richiederne il parere.
4) Il caso di persona non credente non deve essere confuso con altri casi che hanno con esso qualche somiglianza e cioè con i casi trattati ai nn. 13-14.

Il parroco
Richiamiamo i due casi che abbiamo sopra distinti.

1) Matrimonio di due cattolici entrambi non credenti
a) Il parroco si preoccupi che i richiedenti chiariscano le ragioni della loro richiesta di celebrare il matrimonio religioso.
A tale fine proponga loro:
– di partecipare ad alcuni incontri di riscoperta della fede cristiana, personalizzati e guidati da lui stesso o da persone esperte da lui incaricate;
– di partecipare nello stesso tempo all’itinerario di preparazione al matrimonio, comune a tutti i fidanzati.
b) Al termine dei precedenti incontri e del suddetto itinerario di preparazione, il parroco deve essere in grado di dare un giudizio motivato sulla posizione dei richiedenti circa la concezione del matrimonio così come inteso dalla Chiesa, e quindi valutare se può ammetterli o no alla celebrazione del matrimonio religioso.
A tale riguardo si noti che:
– il parroco può ammettere quei richiedenti che diano assicurazione di non escludere “in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere, quando si celebra il matrimonio dei battezzati”. Più precisamente, può ammettere quei richiedenti che siano disposti a non escludere la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano;
– il parroco non può ammettere quei richiedenti che non presentino le predette convinzioni. Un’avvertenza importante: il parroco prenda la decisione di ammettere o meno gli interessati alla celebrazione del matrimonio religioso “con autentico spirito di discernimento, secondo i criteri condivisi con gli altri presbiteri, nella comunione ecclesiale con il Vescovo”. Per tali motivi, in caso di dubbio, il parroco consulti l’Ordinario del luogo.
c) Nel caso di ammissione alla celebrazione del matrimonio, il parroco dovrà:
– chiedere ai nubendi di esprimere in uno scritto a lui indirizzato la loro richiesta e le loro convinzioni relative al matrimonio così come inteso dalla Chiesa;
– procedere alla redazione del “processicolo” matrimoniale;
– spiegare ai nubendi la liturgia del matrimonio;
– chiedere loro se siano disposti a confessarsi e a comunicarsi, al fine di valutare l’opportunità di celebrare il loro matrimonio con o senza la Messa;
– anche dopo il matrimonio, seguire pastoralmente gli sposi, aiutandoli a riscoprire la fede e a ritrovare la pratica della vita cristiana.
d) Nel caso di non ammissione, il parroco dovrà:
– spiegare agli interessati le ragioni per le quali la loro richiesta di celebrare il matrimonio non può essere accolta e far comprendere che la risposta negativa non è un rifiuto da parte della Chiesa, ma è la conseguenza della loro intenzione di contrarre un matrimonio essenzialmente diverso da quello che la Chiesa intende e propone
secondo l’insegnamento del Vangelo;
– tenersi in contatto con i fidanzati, personalmente o mediante persone esperte e vicine a loro, esprimendo così non soltanto il rispetto delle loro convinzioni, ma anche l’attesa e la speranza della Chiesa nella loro riscoperta dei valori cristiani del matrimonio e della famiglia;
– suggerire di maturare le loro convinzioni religiose prolungando il fidanzamento;
– astenersi comunque da qualsiasi celebrazione religiosa che dia anche solo l’impressione di un matrimonio sacramento.

2) Matrimonio di due cattolici di cui uno sia credente e l’altro non credente
a) Il parroco si preoccupi che il cattolico non credente chiarisca le ragioni della sua richiesta di celebrare il matrimonio religioso. A tal fine proponga:
– di partecipare con il fidanzato credente ad alcuni incontri di riscoperta della fede cristiana, personalizzati e guidati da lui stesso o da persone esperte da lui incaricate;
– di partecipare al contempo con il fidanzato credente all’itinerario di preparazione al matrimonio, comune a tutti i fidanzati .
b) Al termine degli incontri e dell’itinerario, il parroco deve essere in grado di dare un giudizio motivato sulla posizione del cattolico non credente circa la concezione del matrimonio così come inteso dalla Chiesa, e quindi valutare se può ammetterlo o no alla celebrazione del matrimonio religioso. Il parroco formulerà il suo giudizio secondo i criteri indicati
precedentemente per il caso di due richiedenti entrambi non credenti (vedi sopra: 1,b ).
e) Nel caso di ammissione alla celebrazione del matrimonio, il parroco si comporterà secondo i criteri indicati precedentemente per il caso di due richiedenti entrambi non credenti (vedi sopra: 1,c), tenendo conto della seguente particolarità:
– nello scritto a lui indirizzato, sarà opportuno che i nubendi formulino altresì un progetto di vita coniugale e familiare sulla base dei valori che entrambi sentono di condividere pienamente.

L’Ordinario del luogo
1) Come detto, per il caso di abbandono della fede cattolica e della pratica religiosa di cui sopra, non si richiede la concessione di alcuna licenza da parte dell’Ordinario del luogo.

2) Qualora il parroco avesse dei dubbi su come procedere nei singoli passaggi sopra indicati, l’Ordinario del luogo esprimerà un parere autorevole, al quale il parroco si atterrà.