03 – Matrimonio di italiani all’estero o di stranieri in Italia

Configurazione del caso
Si possono verificare più frequentemente queste tre fattispecie:
1) Matrimonio da celebrarsi all’estero da parte di cattolici italiani
residenti in Italia. Il principio generale da osservare è quello di attenersi alla legge che vige nel paese estero di celebrazione delle nozze. È da sconsigliare la separazione dei riti (civile o religioso) da celebrarsi uno in Italia e l’altro all’estero, solamente con la motivazione di coinvolgere nella festa nuziale entrambe le cerchie familiari. Viceversa, l’Ordinario del luogo prenderà in considerazione la separazione dei riti per serie motivazioni di carattere pastorale.
2) Matrimonio da celebrarsi in Italia da parte di cattolici italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste dell’A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero). Il principio generale da osservare è di seguire la procedura concordataria. Nel caso in cui ciò non sia possibile, sarà richiesta la debita licenza dell’Ordinario del luogo della celebrazione.
3) Matrimonio da celebrarsi in Italia da parte di cattolici entrambi stranieri e non residenti in Italia. Il principio generale da osservare è di seguire la procedura concordataria, salvo casi particolari.

Il parroco
1) Nel caso di cui al n. 1, il parroco competente per condurre l’istruttoria matrimoniale è quello del domicilio canonico di una delle parti. Egli prenderà previamente contatto con il competente Ufficio di Curia per verificare le modalità della celebrazione delle nozze nel paese estero prescelto. Una volta completata la raccolta della documentazione prevista e preparati spiritualmente i nubendi alle nozze, senza fare richiesta di pubblicazioni civili al Comune di residenza (tranne diverse indicazioni del competente Ufficio di Curia), invierà tutta la documentazione in originale (compreso lo “Stato dei documenti” – Mod. XIV – con la chiara indicazione
della parrocchia di celebrazione e della diocesi di appartenenza) alla Cancelleria della propria Curia, per la vidimazione necessaria.
La Curia italiana invierà, direttamente o tramite i nubendi, la documentazione originaria alla Curia del luogo di celebrazione, la quale la trasmetterà al parroco della parrocchia in cui le nozze verranno celebrate.
Il parroco italiano conserverà nel proprio archivio parrocchiale copia di tutta la documentazione inviata, e richiederà agli sposi un certificato dell’avvenuta trascrizione del matrimonio nell’ordinamento civile italiano. Occorrerà quindi predisporre che il matrimonio canonico consegua gli effetti civili.
Se si prevede che i riti saranno disgiunti, il parroco seguirà le indicazioni della propria Curia per la eventuale richiesta di licenza. Nessuna licenza per la separazione dei riti è necessaria se sarà possibile celebrare all’estero un matrimonio in forma concordataria, che sia poi trascrivibile in Italia.

2) Nel caso di cui al n. 2, il parroco competente per l’istruzione della pratica è quello del domicilio canonico estero di una delle parti. Egli raccoglierà l’intera istruttoria matrimoniale, secondo le disposizioni previste dalla Conferenza episcopale locale e trasmetterà alla Curia italiana l’intera documentazione in originale, previamente vistata dalla
Curia estera. La Curia italiana farà un ulteriore controllo di tutta la documentazione e la trasmetterà al parroco del luogo di celebrazione.
Al fine di procedere alla celebrazione delle nozze con l’ osservanza della procedura concordataria, si possono verificare due ipotesi:
a) il parroco del luogo della celebrazione, tramite i nubendi, rivolge al Consolato Italiano competente per il cittadino iscritto all’ A.I.R.E., la richiesta del nulla-osta per la celebrazione di un matrimonio canonico destinato a produrre gli effetti civili, ai sensi dell’art. 6 della Legge 27 maggio 1929 n. 8474. Ottenuto il nulla-osta dal Consolato, potrà procedere alla celebrazione delle nozze, dando regolare lettura degli articoli del Codice Civile prescritti. Dopo di ché, entro cinque giorni, trasmetterà l’atto di matrimonio unitamente al nulla-osta in originale, alla Casa comunale, con la richiesta di trascrizione agli effetti civili;
b) qualora la suddetta procedura risultasse impraticabile, il parroco seguirà quanto previsto per il caso di “matrimonio concordatario senza la richiesta del nulla-osta civile” (cfr. caso n. 5).
Si ricorda che le due procedure descritte non sono necessarie, qualora almeno uno dei due nubendi, pur vivendo all’estero, abbia ancora la residenza in un Comune italiano. In tal caso può essere seguita la procedura ordinaria.

3) Nel caso di cui al n. 3, dal punto di vista canonico, l’istruttoria matrimoniale dovrà essere effettuata da uno dei parroci nella cui parrocchia l’uno o l’altro dei nubendi ha il domicilio canonico.
Se il parroco è di altra nazionalità, dovrà trasmettere al parroco italiano l’esito dell’istruttoria e la licenza per il matrimonio, con documenti autenticati dalla propria Curia.
Dal punto di vista degli effetti civili, di norma si segua la procedura concordataria. Poiché però nessuno dei nubendi ha residenza in Italia, il parroco, non potendo fare domanda di pubblicazioni ad alcun Comune italiano, proceda secondo la modalità prevista per il “matrimonio concordatario senza la richiesta di nulla-osta civile” (cfr. caso n. 5).
Nel caso in cui sia impraticabile la via concordataria, il parroco deve ottenere la debita licenza per assistere alla celebrazione del matrimonio solo canonico.

L’Ordinario del luogo
Esaminata la domanda del parroco, conceda le vidimazioni o autorizzazioni, a seconda del caso di cui trattasi.