22 – Matrimonio con impedimento di rapimento

Configurazione del caso
1) Il rapimento che determina impedimento al matrimonio e che rende, quindi, invalido il matrimonio ha due elementi:
a) il trasferimento (abductio) o il sequestro (retentio) di una donna operati con violenza fisica o morale oppure con dolo;
b) l’intenzione di indurre la donna ad acconsentire al matrimonio con il rapitore.

2) Pertanto il solo rapimento, senza l’intenzione di indurre la donna a contrarre matrimonio, non determina l’impedimento del quale trattasi, a meno che tale intenzione, non ancora presente all’inizio dell’attività di rapimento, sia però nata durante il sequestro della persona.

3) Non si richiede che il rapitore compia personalmente il rapimento; è sufficiente che ne sia il mandante. Ovviamente l’impedimento è contratto da quest’ultimo e non dall’esecutore materiale. Né, d’altro canto, rileva, la durata della perdita della libertà da parte della donna.

4) La ragione dell’impedimento è quella di tutelare la libertà anche solo esterna e oggettiva della donna, al di là della sua reazione soggettiva.

5) L’impedimento cessa una volta realizzate le condizioni previste nel can. 1089 e cioè che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, acconsenta spontaneamente al matrimonio.

Il parroco
Verificata la perdurante sussistenza dei presupposti che integrano la fattispecie del rapimento con intenzione matrimoniale, sottoponga il caso all’Ordinario del luogo per la necessaria dispensa, fornendogli tutte le informazioni in suo possesso.

L’Ordinario del luogo
Nel valutare l’opportunità di concedere la dispensa, tenga presente l’alto grado di eccezionalità che tale fattispecie comporta.