19 – Matrimonio tra persone affini in linea retta

Configurazione del caso
1) Due persone sono tra loro affini secondo il dettato del can. 1092: il marito è affine ai consanguinei della moglie e viceversa.

2) L’affinità è in linea retta quando è con i consanguinei del coniuge in linea retta.

3) L’affinità in linea retta è un impedimento che rende sempre nullo il matrimonio (es. del coniuge superstite con suocero/a o con figli del solo coniuge defunto).

4) Tale matrimonio, tuttavia, può essere celebrato con dispensa dell’impedimento dell’Ordinario del luogo.

5) L’affinità in linea collaterale, ( cioè tra. cognati) non è impedimento al matrimonio.

6) Per la legge civile italiana:
a) l’impedimento di affinità in linea retta viene considerato inderogabile. Pertanto il matrimonio tra affini in linea retta potrà essere solo religioso;
b) l’affinità in linea collaterale in secondo grado è un impedimento al matrimonio, ma può essere dispensato

Il parroco
1) Presenti la domanda all’Ordinario del luogo.
2) Nel caso di affinità in linea collaterale in secondo grado, richieda le pubblicazioni civili solo dopo che i nubendi gli hanno prodotto la dispensa dall’impedimento da parte dell’ Autorità civile competente.

L’Ordinario del luogo
“L’Ordinario del luogo non conceda la dispensa dall’impedimento di affinità in linea retta, stabilito dal can. 1092, se non in presenza di gravi motivi, tenendo anche conto del fatto che il matrimonio, nel caso, non potrà conseguire gli effetti civili”.