Da questa pagina è possibile scaricare i nuovi moduli per l’atto di matrimonio (XV) e per la richiesta di trascrizione agli effetti civili (XVI) che recepiscono alcune recenti innovazioni della legislazione civile circa la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali in caso di comunione dei beni con almeno uno degli sposi straniero o residente all’estero e circa il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.
I nuovi moduli XV e XVI qui allegati adattano i precedenti per i casi in cui gli sposi, di cui almeno uno è straniero o residente all’estero, scelgono il regime della comunione dei beni: in tal caso va indicata la legge di quale Stato intendono seguire al riguardo. Inoltre la dichiarazione di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio è aggiornata secondo la recente legge per cui non si deve più usare l’espressione “figli naturali”, come pure ogni riferimento all’istituto della legittimazione dei figli.
Il nuovo modulo XV andrà utilizzato sia per la copia da trasmettere al Comune che per la copia da custodire nell’archivio parrocchiale (i registri contenenti gli atti di matrimonio dovranno dunque essere modificati di conseguenza). Presso la Tipografia Minaglia di Cuneo sono disponibili i moduli aggiornati.
Il 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014, che è uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario, prima della conclusione del rito liturgico.
La nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile è la seguente:
«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis».
L’art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone:
«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
Tutti coloro che presiedono il rito del matrimonio concordatario leggano, al termine della celebrazione, il nuovo testo dell’art. 147 del codice civile e, ove si ritenga, anche il testo dell’art. 315-bis del codice civile.