Configurazione del caso
1) La persona che ha ottenuto la dispensa da matrimonio rato e non consumato è libero di sposarsi di fronte alla Chiesa.
2) Tale persona non è libera di fronte allo Stato perché, in forza della revisione del Concordato Lateranense, non sono riconosciuti effetti civili alla dispensa da matrimonio rato e non consumato. Per la libertà di stato civile, gli interessati devono ottenere la sentenza di divorzio.
3) Se la libertà di stato civile non è ancora stata ottenuta, il nuovo matrimonio può essere solo canonico e quindi si richiede la licenza dell’Ordinario del luogo
4) La licenza dell’Ordinario del luogo è pure richiesta nel caso in cui nella dispensa pontificia sia stato imposto un divieto a contrarre nuovo matrimonio oppure sussistano obblighi naturali derivanti dalla precedente unione
Il parroco
Presenti la domanda all’Ordinario del luogo attestando la retta volontà coniugale dei richiedenti e allegando la seguente documentazione:
a) dispensa da matrimonio rato e non consumato;
b) sentenza di separazione o di divorzio.
L’Ordinario del luogo
1) Esperisca i debiti accertamenti per poter rimuovere eventuali divieti vincolanti contenuti nella dispensa, se del caso avvalendosi anche della collaborazione di esperti in medicina, psicologia o psichiatria.
2) Si accerti della volontà di ottemperare a eventuali obblighi derivanti dalla precedente unione.
3) Nel caso in cui la persona che ha ottenuto la dispensa non sia libera di fronte allo Stato, valuti l’opportunità di concedere la licenza per matrimonio solo canonico, impegnando però i nubendi a regolarizzare la loro posizione di fronte allo Stato con la celebrazione del matrimonio civile non appena ottenuta la sentenza di divorzio.