Configurazione del caso
1) Il fedele cattolico sposato solo civilmente, attualmente separato ma non ancora divorziato:
a) è libero di fronte alla Chiesa perché il matrimonio civile è invalido per mancanza di forma canonica;
b) non è ancora libero di fronte allo Stato, perché lo sarà solo con la sentenza di divorzio e pertanto il matrimonio canonico celebrato in questa condizione non potrà mai essere riconosciuto agli effetti civili.
2) La precedente scelta di un’unione civile induce ad approfondire le convinzioni del richiedente sul matrimonio cristiano soprattutto circa l’indissolubilità e il ruolo della Chiesa nella celebrazione.
3) La persona in attesa di divorzio può aver contratto obblighi nei confronti del coniuge sposato civilmente e nei confronti di eventuali figli ed è tenuta a dare attuazione a tali obblighi.
4) La celebrazione del matrimonio canonico nel caso sopra configurato richiede l’autorizzazione dell’Ordinario del luogo e tale autorizzazione può essere concessa solo per gravi ragioni e in circostanze veramente eccezionali.
5) Nel caso in cui il nubendo, che è stato precedentemente sposato solo civilmente, non sia cattolico (acattolico o non battezzato) occorre valutare con attenzione la validità o meno del precedente matrimonio, consultando l’Ordinario del luogo.
Il parroco
1) Spieghi ad entrambi i nubendi che il loro matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili, sottolineandone le conseguenze.
2) Si accerti con doverosa prudenza dei motivi che hanno portato alla crisi del precedente matrimonio civile di uno dei nubendi; e verifichi la presenza attuale di una volontà matrimoniale autentica e rispondente alla dottrina della Chiesa.
3) Chieda alla persona interessata di rendere noti i patti e le condizioni sanciti nella sentenza di separazione, e accerti la sua buona volontà nell’adempimento di quanto stabilito. Con la dovuta riservatezza, ma anche con estrema chiarezza, si accerti che la parte libera che sposa una persona separata, sia a conoscenza degli eventuali doveri che il futuro coniuge ha nei confronti della precedente unione e non intenda opporsi al loro adempimento.
4) Impegni i richiedenti a contrarre matrimonio civile non appena il precedente matrimonio civile sia cessato con la sentenza di divorzio. Il nuovo matrimonio civile è un dovere per i coniugi e ha la finalità di assicurare al più presto il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale, sia nell’ interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale. Di tale matrimonio civile i coniugi hanno il dovere di dare tempestiva comunicazione al parroco che ha fatto l’istruttoria matrimoniale, il quale ne darà poi comunicazione alla Curia.
5) Presenti la domanda all’Ordinario del luogo, allegando la dichiarazione dei nubendi (Mod. XII) debitamente adattata e copia della sentenza di separazione. Nella domanda dia assicurazione che la persona separata dimostra di avere:
a) la retta volontà coniugale;
b) l’impegno ali ‘ osservanza degli eventuali doveri derivanti dalla precedente unione civile;
c) le gravi ragioni e le circostanze veramente eccezionali che determinano l’opportunità di concedere la licenza di matrimonio solo religioso.
L’Ordinario del luogo
1) Valuti l’opportunità di concedere la licenza per la celebrazione del matrimonio solo religioso, sulla base delle gravi ragioni addotte e delle circostanze veramente eccezionali.
2) Qualora non ritenesse opportuno concedere la licenza, faccia presente, tramite l’Ufficio competente della Curia, che il ricorso all’Ordinario del luogo non è stato inutile, in quanto la licenza per il matrimonio potrà essere concessa senza ulteriori approfondimenti, non appena sarà ottenuta la sentenza di divorzio.