25 – Matrimonio con impedimento di crimine

Configurazione del caso
1) L’impedimento di crimine sorge per colui che, allo scopo di celebrare matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio.

2) Sorge impedimento pure tra coloro i quali hanno cooperato fisicamente o moralmente all’uccisione del coniuge.

3) Tale impedimento è dispensabile dalla Sede Apostolica (Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti) su istanza dell’Ordinario del luogo.

4) Dal punto di vista civile, invece, vi è impedimento di crimine tra le persone delle quali una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’ altra.

5) Tale impedimento civile è inderogabile nell’ordinamento italiano con la conseguenza che il matrimonio sarà “solo religioso”, in quanto non potrà essere trascritto agli effetti civili.

Il parroco
Data la delicatezza del caso, presenti domanda di dispensa all’Ordinario del luogo da inoltrare alla Sede Apostolica, specificandone le ragioni.

L’Ordinario del luogo
Valuti l’opportunità di deferire il caso alla Santa Sede, riferendone poi al parroco la decisione.