17 – Matrimonio tra una persona cattolica e una persona non battezzata (Matrimonio detto “interreligioso”)

Configurazione del caso
1) Nel matrimonio tra una persona battezzata e una persona non battezzata è utile distinguere:
a) il matrimonio tra una persona battezzata e una persona non battezzata appartenente a una religione non cristiana (matrimonio detto anche “interreligioso”);
b) il matrimonio tra una persona battezzata e una persona non battezzata non appartenente ad alcuna religione.

2) Per la celebrazione di questi matrimoni si richiede la dispensa dell’Ordinario del luogo’. Senza tale dispensa il matrimonio
è invalido a motivo dell’impedimento di “disparità di culto”.

3) L’Ordinario del luogo può concedere tale dispensa quando sussista una giusta e ragionevole causa ed espletati i seguenti adempimenti:
a) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
b) la parte non battezzata sia informata della dichiarazione e della promessa della parte cattolica, così che ne sia realmente consapevole;
c) entrambe le parti siano istruite sui fini istituzionali e le proprietà essenziali del matrimonio e cioè sappiano e vogliano che il loro matrimonio sia uno, indissolubile, aperto alla procreazione.

4) Tale matrimonio sia di norma celebrato nella Chiesa cattolica secondo la forma canonica.

5) L’Ordinario del luogo può concedere la dispensa dalla forma canonica, fatto sempre salvo il principio che per la validità è richiesta una qualche forma pubblica. In tal caso si tengano presenti le seguenti precisazioni:
a) la dispensa dalla forma canonica sia concessa solo in caso di gravi difficoltà;
b) il matrimonio sia riconosciuto anche in sede civile.

Il parroco
1) Accolga la coppia con rispetto e disponibilità.

2)Quanto alla preparazione al matrimonio:
a) ricorra in tempo utile all’Ufficio competente della Curia e si attenga alle indicazioni ricevute per un’adeguata e specifica preparazione;
b) nella preparazione il matrimonio venga presentato così come inteso dalla Chiesa cattolica; non si trascuri tuttavia di esporre anche il matrimonio come inteso dalla dottrina religiosa dell’altra parte negli elementi condivisibili o no dal cristiano;
c) si faccia comunque prendere coscienza alle due parti delle difficoltà che potranno mettere in crisi la solidità del vincolo matrimoniale e della vita familiare che ne deriva;
d) per quanto riguarda in particolare il matrimonio tra un cattolico
e un musulmano, occorre avere le seguenti attenzioni:
– è indispensabile far presente gli ostacoli, a volte insormontabili, che esistono anche a livello giuridico e socioantropologico (l’ordinamento civile, ad esempio, di diversi paesi che si conformano alle leggi islamiche, consente la poligamia, il ripudio della donna, il diritto
dell’uomo di esercitare da solo la patria potestà sui figli);
– la donna cristiana, che sposa un musulmano, deve essere informata circa gli usi e i costumi, la mentalità, il modo di vivere della gente nel mondo islamico (anche se il suo fidanzato asserisce di avere un suo modo di pensare, bisogna far conoscere, tra l’altro, quale è, secondo la concezione islamica, la posizione della donna rispetto all’uomo, come è vissuto l’amore coniugale, come viene intesa la famiglia e come viene esercitata la patria potestà sui figli in assenza del padre);
– di fronte a tutte queste difficoltà, il matrimonio con un musulmano sarà sempre fortemente da scoraggiare quando la coppia, dopo le nozze, andrà a vivere nel paese islamico.

3) Quanto alla verifica della preparazione e delle intenzioni delle parti:
a) attraverso il “processicolo matrimoniale” verifichi che la parte cattolica non escluda i fini e le proprietà essenziali del matrimonio;
b) richieda alla parte cattolica la dichiarazione e le promesse di cui al can. 1125, 1 °; e di esse informi la parte non cattolica,
secondo le modalità previste dal Mod. XI;
c) si accerti che la parte acattolica sia istruita sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio e non le escluda.

4) In ordine alla documentazione:
a) richieda alla parte cattolica quanto ordinariamente previsto;
b) richieda alla parte non battezzata, quanto alla verifica dello stato libero, oltre alla documentazione civile, una dichiarazione scritta, che attesti che non ha contratto alcun precedente matrimonio; di norma, tale dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da almeno un testimone
idoneo, scelto possibilmente nell’ambito della famiglia della parte non battezzata.

5) Quanto all’eventuale domanda di dispensa dalla forma canonica:
a) segnali all’Ordinario del luogo le motivazioni che gli sembrano giustificarne la concessione, facendo attenzione alle esigenze della parte non battezzata
b) ricordi agli interessati che il loro matrimonio, benché celebrato con dispensa dalla forma canonica, produce gli stessi effetti di quello celebrato con la forma canonica.

6) Quanto alla celebrazione del matrimonio secondo la forma canonica:
a) il rito si svolga in chiesa o in altro luogo conveniente;
b) per le modalità celebrative, ci si attenga a quanto previsto dal Rito del matrimonio, nel capitolo riguardante il matrimonio di una parte cattolica con una parte non battezzata.

7)
a) Avvenuta la celebrazione secondo la forma canonica:
1 – se il matrimonio · fu concordatario, rediga l’atto di matrimonio in doppio originale, trasmettendone uno al comune del luogo di celebrazione, e provveda alla sua annotazione sull’atto di battesimo della parte cattolica;
2 – se il matrimonio non fu concordatario, oltre agli adempimenti canonici, si accerti della sua regolarizzazione al civile.
b) Avvenuta la celebrazione con la dispensa dalla forma canonica, ricevuta valida attestazione del matrimonio celebrato:
a) rediga l’atto di matrimonio in unico originale sul registro parrocchiale;
b) inserisca anche gli estremi della dispensa dall’impedimento di disparità di culto e di quella dalla forma canonica;
c) provveda all’annotazione del matrimonio sull’atto di battesimo della parte cattolica;
d) non tralasci di accertarsi circa l’acquisizione degli effetti civili del matrimonio.

L’Ordinario del luogo
1) Se lo ritiene opportuno, istituisca una Commissione diocesana per l’analisi, la valutazione e la preparazione di questi matrimoni.

2) Al fine di concedere la dispensa per la celebrazione del matrimonio “interreligioso”, avvalendosi di quanto contenuto nella domanda presentata dal parroco e dell’eventuale parere del Responsabile dell’Ufficio diocesano per il dialogo interreligioso, deve verificare:
a) che entrambe le parti siano state istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio e che non li escludano;
b) che la parte cattolica abbia sottoscritto la dichiarazione e la promessa previste al can. 1125 e che la parte non battezzata ne abbia preso atto (cfr. Mod. Xl);
c) che esistano le ragioni che giustificano la concessione della dispensa.

3) Al fine di concedere l’eventuale dispensa dalla forma canonica, deve:
a) verificare che esista grave difficoltà alla celebrazione del matrimonio in forma canonica, valutando le motivazioni addotte dal parroco o altre esistenti;
b) richiedere che il matrimonio sia celebrato in forma pubblica;
c) consultare l’Ordinario del luogo in cui il matrimonio verrà celebrato.