Atto formale di abbandono della Chiesa cattolica

Alcuni fedeli scrivono ai parroci per essere cancellati dal registro dei Battesimi.

Il sacramento del Battesimo conferisce uno status personale indelebile; pertanto, la relativa annotazione sugli appositi registri documenta un fatto storico che, come tale, non può essere cancellato. Viene comunque dato un seguito a tali richieste, nella convinzione che ogni convincimento altrui, libero e personale, è sempre degno di rispetto, pure quando non condiviso: il responsabile dei registri parrocchiali, lasciando pienamente intatto quanto scritto sul registro dei Battesimi, vi pone accanto una specifica Nota di presa d’atto dell’esplicita volontà manifestata di abbandonare la Chiesa cattolica.

Quando un parroco riceve una richiesta di abbandono formale della Chiesa cattolica deve anzitutto cercare l’atto di battesimo del fedele; quindi, valuti l’opportunità di stabilire con lui un dialogo diretto, non tanto per distoglierlo dal proposito quanto piuttosto per capirne meglio le ragioni. Dopo l’eventuale dialogo trasmette alla Segreteria pastorale la richiesta, anche soltanto via e-mail, con copia di un documento di identità e copia dell’atto di battesimo, comunicando se ha potuto parlare con il fedele e altre sue considerazioni in merito: a questo punto il Vicario valuta se cercare un dialogo oppure procedere di ufficio a comunicare al parroco l’annotazione da apporre sull’atto di battesimo e al richiedente la comunicazione di tale annotazione.

Si configura così quello che il Codice di diritto canonico chiama «atto formale di abbandono della Chiesa cattolica» che comporta queste conseguenze giuridiche: se ci sono le condizioni di cui al can. 1364§1, scomunica latae sententiae; se ci sono le condizioni per la scomunica di cui sopra, divieto di ricevere sacramenti e sacramentali, salvo in pericolo di morte dopo ravvedimento, in particolare, divieto di ricevere la comunione; necessità della licenza dell’Ordinario per accedere al matrimonio canonico; impossibilità di assumere l’incarico di padrino o madrina nei sacramenti dell’iniziazione; privazione delle esequie ecclesiastiche, salvo un qualche segno di ravvedimento prima della morte; rimane invece, in caso di matrimonio religioso, l’obbligo della forma canonica, compreso l’impedimento di disparità di culto (con relativa necessità della dispensa per una valida celebrazione) e la necessità della licenza per il matrimonio misto.

Il riferimento è il Vicario episcopale per la pastorale: flavio.luciano@diocesicuneofossano.it

I parroci che hanno ricevuto richieste in merito possono contattare direttamente la Segreteria pastorale della Curia: segreteriapastorale@diocesicuneofossano.it