05 – Matrimonio concordatario prima e senza il rilascio del nulla-osta civile

Configurazione del caso
1) Si tratta di un matrimonio concordatario che viene celebrato senza che l’Ufficiale di Stato Civile abbia rilasciato il certificato di eseguite pubblicazioni, cioè il nulla-osta alla celebrazione di un matrimonio valido anche agli effetti civili.
Un tale matrimonio è soggetto all’autorizzazione da parte dell’Ordinario del luogo. Questa procedura è prevista dagli artt. 12 e 13 della Legge 27
maggio 1929, n. 8471

2) Si possono dare due fattispecie:
a) il parroco ha fatto richiesta di pubblicazioni alla Casa comunale, ma le pubblicazioni sono ancora in corso e gli sposi sono nella necessità  di celebrare il matrimonio prima del rilascio del nulla-osta civile;
b) il parroco non ha fatto richiesta di pubblicazioni alla Casa comunale, per validi motivi, ma s’intende celebrare il matrimonio secondo la forma concordataria.

3) Nell’uno e nell’altro caso la trascrizione al civile verrà, comunque, richiesta dal parroco; e, una volta adempiute le disposizioni civili previste in questi casi, il matrimonio sarà regolarmente trascritto.

4) Occorre, tuttavia, ricordare che la trascrizione non può aver luogo se:
a) anche una sola delle persone risulta già legata da un altro matrimonio valido agli effetti civili;
b) le persone che si sposano risultano già legate fra di loro con un matrimonio valido agli effetti civili;
c) si tratta di persone interdette per infermità mentale, oppure di persone tra loro affini in linea retta oppure colpite dall’impedimento derivante dall’omicidio del coniuge.

Il parroco
1) Nel caso sopra indicato al n. 2, a):
a) accerti la validità delle motivazioni che spingono i nubendi alla celebrazione delle nozze prima del rilascio del nulla-osta civile;
b) chieda, tramite i nubendi, una dichiarazione dell ‘ Ufficiale di Stato Civile che attesti l’inizio e la fine delle pubblicazioni civili;
c) chieda ai nubendi di concordare con il Comune la documentazione civile da presentare per il matrimonio e si assicuri che le nozze siano ordinariamente celebrate nello stesso Comune presso il quale si sono avviate le pubblicazioni, al fine di evitare successive difficoltà di trascrizione;
d) presenti la domanda all’Ordinario del luogo.

2) Nel caso sopra indicato al n. 2, b):
a) accerti la validità delle motivazioni che spingono i nubendi alla celebrazione delle nozze senza la previa richiesta delle pubblicazioni civili (es. : impossibilità di reperire tempestivamente i documenti civili e urgenza del matrimonio per impegni improrogabili; necessità di celebrazione urgente per l’età avanzata dei nubendi o per il loro stato di salute);
b) chieda ai nubendi di concordare con il Comune la documentazione civile da presentare per il matrimonio, al fine di evitare difficoltà di successiva trascrizione;
c) presenti la domanda di autorizzazione a procedere all’Ordinario del luogo.

L’Ordinario del luogo
Verifichi le motivazioni presentate dal parroco e decida circa l’autorizzazione a procedere.
Ricordi al parroco di effettuare la celebrazione osservando la procedura concordataria (lettura degli articoli del Codice Civile).
Indichi al parroco di annotare gli estremi del decreto di autorizzazione sul duplice atto di matrimonio, uno dei quali sarà da trasmettere al Comune del luogo di celebrazione entro i cinque giorni previsti, unitamente a una copia del decreto e al solito modulo di richiesta di trascrizione (Mod. XVI).