04 – Matrimonio concordatario con sospensione della trascrizione al civile (“solo religioso”)

Configurazione del caso
1) È il matrimonio celebrato secondo la forma canonica, ma senza la richiesta di pubblicazioni civili e senza la trasmissione dell’atto al Comune nei cinque giorni dalla celebrazione per la trascrizione agli effetti civili.

2) La trascrizione del matrimonio canonico può essere effettuata “posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’ opposizione dell’ altro”

3) Tale matrimonio, stante il regime concordatario vigente in Italia, richiede la licenza dell’Ordinario del luogo.

4) La licenza può essere concessa, per giusta causa, a persone vedove, “quando esse siano anziane e veramente bisognose”

5) L’interpretazione dei predetti motivi è solitamente la seguente:
a) l’età minima indicativa è di 50 anni;
b) la situazione di vero bisogno è la difficoltà o l’impossibilità di vivere in modo decoroso senza la pensione di reversibilità o altri cespiti facenti capo al coniuge defunto.

6) Oltre a quella precedentemente indicata, sono previste altre situazioni per richiedere la suddetta licenza. Se ne può dare qualche esemplificazione:
a) persone rimaste vedove e coinvolte in situazioni complesse relative al precedente matrimonio;
b) persone che si trovano in grave difficoltà a motivo della legislazione civile e hanno al contempo necessità di dare inizio alla vita coniugale

7) Nei casi di cui al numero precedente, la licenza viene concessa soltanto per ragioni gravi e a condizione che le parti si impegnino a richiedere la regolarizzazione civile del matrimonio non appena vengano meno le cause che hanno motivato la concessione della licenza medesima.
L’acquisizione degli effetti civili può essere ottenuta:
a) mediante la richiesta di trascrizione tardiva, previo “visto” dell’Ordinario del luogo sull’atto di matrimonio;
b) mediante la celebrazione di un matrimonio civile successivo.

8) Generalmente la motivazione legata a questioni ereditarie non è
ritenuta causa sufficiente per la concessione di questa licenza.

Il parroco
1) Richieda la licenza all’Ordinario del luogo.

2) Nella domanda descriva:
a) l’età dei richiedenti;
b) le condizioni di vita degli stessi: se sono vedovi e da quanto tempo; se vivono da soli o già convivono; se hanno malattie o altre necessità per la loro salute;
c) la condizione familiare: se hanno figli o altre persone a carico, se sono assistiti;
d) la condizione patrimoniale-economica: se sono veramente bisognosi, qual è il loro patrimonio, quali i loro introiti, distinguendo chiaramente gli introiti personali da quelli derivanti dalla pensione di reversibilità o da altri cespiti del coniuge defunto.

3) In ogni modo esprima un parere sulla validità dei motivi della richiesta in oggetto e sull’attendibilità dei richiedenti.

4) Esprima anche un parere sulle motivazioni di autentico amore che hanno determinato la decisione di sposarsi.

 

L’Ordinario del luogo
1) Valuti accuratamente i motivi esposti dal parroco, considerando con attenzione le situazioni concrete, a volte molto delicate.

2) Ricordi che, la forma celebrativa da usare deve essere quella concordataria, anche se di fatto il matrimonio avrà valore solo religioso; cioè, provveda che venga compilato anche un atto originale di matrimonio, da conservarsi nel fascicolo matrimoniale, oltre a quello redatto sul registro parrocchiale e si leggano gli articoli del Codice Civile relativi al matrimonio concordatario, al fine di favorire le condizioni di un’eventuale trascrizione tardiva del matrimonio al civile.

3) La licenza può essere concessa senza limiti di tempo oppure ad  tempus, cioè fissando una scadenza non oltre la quale provvedere all’acquisizione degli effetti civili. Nel secondo caso, i richiedenti si assumono il grave onere morale di assolvere gli impegni presi e l’Ordinario del luogo ha il dovere di verificare tali adempimenti. In ogni caso, è doveroso far presente che l’ottenimento degli effetti civili venga conseguito prima della nascita di un figlio. In caso contrario, tale figlio sarebbe per la legge civile illegittimo.

4) Nel caso di richiesta di trascrizione tardiva, la autorizza con un proprio “visto” sull’atto di matrimonio, previa domanda scritta del parroco.