02 – Matrimonio canonico di persone tra loro già sposate solo civilmente

Configurazione del caso
1) È un matrimonio solo canonico, essendo impossibile trascriverlo al civile, in quanto le persone sono tra loro già sposate civilmente.
2) È un matrimonio che richiede la licenza dell’Ordinario del luogo

Il parroco
1) Presenti la domanda all’Ordinario del luogo.

2) La domanda deve contenere:
a) i motivi che hanno determinato la scelta dell’unione civile;
b) i motivi che ora determinano la richiesta del matrimonio canonico;
c) il parere motivato del parroco sulla preparazione religiosa dei nubendi;
d) nominativi e dati di battesimo di eventuali figli.

3) Proponga ai nubendi di aggiungere una loro personale domanda all’Ordinario; questo rapporto diretto può essere un modo per valorizzare il cammino fatto o da fare in vista della celebrazione del sacramento del matrimonio. Oppure faccia semplicemente sottoscrivere ai nubendi la propria domanda.

4) Inserisca i richiedenti, se del caso, nell’itinerario di preparazione al matrimonio comune a tutti i fidanzati.

5) Programmi nello stesso tempo alcuni incontri specifici guidati da lui stesso o da persone esperte da lui incaricate.
Tali incontri specifici hanno la finalità di far capire ai richiedenti che soltanto la celebrazione del matrimonio di fronte alla Chiesa li costituisce sposi davanti a Dio.

6) Distingua pastoralmente diversi casi e si comporti di con­seguenza:
a) Alcuni battezzati giungono alla richiesta del matrimonio religioso dopo aver fatto un cammino di riscoperta della fede; il parroco sia attento a valorizzare gli aspetti positi­vi della loro esperienza di vita coniugale e familiare e quindi a favorire, con la celebrazione delle nozze, il loro inserimento attivo nella comunità cristiana.
b) Altri battezzati non si rendono conto dell’errore compiu­to unendosi civilmente e instaurando una convivenza more uxorio; pensano di procedere alla “sistemazione” del loro matrimonio davanti alla Chiesa in forma sbrigativa, come se le nozze religiose fossero soltanto una cerimonia loro dovuta.
c) Altri ancora dichiarano di aver “dovuto” contrarre una unione civile per una ragione di ordine pratico o per urgente necessità (assegnazione della casa, trasferimento del posto di lavoro, gravi problemi familiari ecc.), ma non si ritengono ancora sposati e di fatto non convivono.
d) In alcuni casi uno solo dei coniugi sposati civilmente chie­de il matrimonio religioso, mentre l’altro non vuole rinno­vare il consenso matrimoniale sposandosi in chiesa. Il par­roco esamini attentamente l’eventualità di ricorrere alla domanda di sanazione in radice (cfr. caso n. 32).

7) Valuti l’opportunità di eseguire o no le pubblicazioni cano­niche ed eventualmente chieda la dispensa all’Ordinario del luogo. I nubendi dovranno presentare un certificato di avve­nuto matrimonio civile; il documento dovrà essere conser­vato nel fascicolo dell’ istruttoria matrimoniale e copia di esso allegato alla domanda all’Ordinario. Durante la celebrazione delle nozze non si leggeranno gli articoli del Codi­ce Civile né si trasmetterà poi l’atto di matrimonio al Comu­ne, ma si compilerà il solo atto a registro parrocchiale dei matrimoni. A fini statistici, il parroco darà in seguito, ove richiesto, semplice comunicazione al Comune dell’avvenuto matrimonio religioso.

L’Ordinario del luogo
Esaminata la documentazione presentata dal parroco, valuti l’ op­portunità di concedere la licenza.