Disposizioni sull’obbligo di green pass nelle attività pastorali

Vanno comunque sempre rispettati i protocolli di prevenzione sia per le celebrazioni liturgiche che per le altre attività pastorali

Iniziando un nuovo anno pastorale, vista la lettera della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana inviata ai Vescovi l’8 settembre 2021 e le vigenti leggi secolari, il vescovo Piero Delbosco ha approvato alcune disposizioni a cui attenersi nelle Diocesi di Cuneo e di Fossano per svolgere le attività pastorali in sicurezza sanitaria, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di green pass.

  1. Per tutte le celebrazioni liturgiche, e comunque per qualsiasi atto di culto, non c’è obbligo di green pass ma continuano a valere le Norme per le celebrazioni con il popolo in tempo di pandemia dell’11 maggio 2020, con i successivi aggiornamenti.
  2. Per le altre attività pastorali, l’obbligo di green pass è circoscritto ai concerti nelle chiese, come precisato dal Direttore dell’Ufficio liturgico, alle visite guidate nei luoghi di culto e ai convegni aperti al pubblico, quindi non per le riunioni che sono riservate a specifici gruppi: di conseguenza, chi gestisce i corsi formativi per gli operatori pastorali, come pure gli incontri in preparazione ai sacramenti o comunque di catechesi, comprese tutte le attività degli oratori, e le assemblee dei Consigli di partecipazione o del Sinodo diocesano, non è tenuto a verificare il green pass ma deve sempre essere nella condizione di effettuare il tracciamento dei partecipanti, qualora si rendesse necessario; inoltre vanno comunque sempre rispettati i protocolli di prevenzione.

In merito alle modalità per mettersi nella condizione di effettuare il tracciamento dei partecipanti, qualora si rendesse necessario, chi gestisce corsi, incontri e assemblee può adottare il metodo che ritiene più adatto tra i seguenti:

  1. far compilare ai partecipanti una scheda-pre-triage, completa di recapito se non è già disponibile diversamente, nel rispetto delle Norme sulla tutela della riservatezza,  in cui ciascuno dichiara di non essere positivo al Covid-19, di non avere i sintomi ad esso associati e di non essere stato in contatto stretto con persone positive, possibilmente rilevando anche la temperatura corporea;
  2. comunicare sempre, convocando le riunioni, che possono accedervi soltanto coloro che non sono positivi al Covid-19, che non hanno i sintomi ad esso associati e che non sono stati in contatto stretto con persone positive, rilevando le presenze, possibilmente con la temperatura corporea, e avendo a disposizione, nel rispetto delle Norme sulla tutela della riservatezza, i recapiti dei presenti.